giovedì 3 maggio 2012

DOCUMENTO DEPOSITATO DA RINASCITA....ECCO COSA SUCCEDE CON L'ACQUA IN CALABRIA LEGGETE CON ATTENZIONE E DIFFONDETE

RINASCITA PER CINQUEFRONDI
Gruppo Consiliare


Al Signor Sindaco del Comune di
Cinquefrondi

Ai consiglieri comunali 


 Oggetto: trasmissione diffida del Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri.  

Il Gruppo comunale “Rinascita per Cinquefrondi”, aderente al Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” e da sempre impegnato contro la privatizzazione dell'acqua e dei beni comuni, rimette in allegato al Signor Sindaco ed a tutti i consiglieri comunali la diffida che il Coordinamento ha inviato alle varie autorità competenti.
Vista la particolare situazione del Comune di Cinquefrondi sul tema e la vertenza aperta da anni con la società di gestione del servizio idrico calabrese, si ritiene tale documento, oltre che importantissimo, utile anche ai fini di giustizia nelle cause contro la Sorical e pertanto si richiede, con ogni consentita urgenza, la trasmissione di una copia all'Avv. Panuccio, legale del comune.
Cinquefrondi, lì 02/05/2012
Distinti saluti
I Consiglieri Comunali
(Michele Conia e Flavio Saverio Loria)



ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ECC.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ON.LE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE CALABRIA
ON.LE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA
ILL.MO PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO CORTE DEI CONTI
ILL.MO PROCURATORE PRESSO LA PROCURA REGIONALE
CORTE DEI CONTI
ON. LE ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE
REGIONE CALABRIA
ONOREVOLI CAPIGRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE
ILL.MO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI CATANZARO


Eccellentissimo Presidente della Repubblica Italiana ed Eccellentissimo Presidente del Consiglio dei Ministri, Egregio Presidente della Giunta Regionale della Calabria ed Egregio Presidente del Consiglio Regionale della Calabria,
il Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ” mi ha conferito mandato affinché esponga e chieda ai massimi rappresentanti della Regione Calabria quanto segue:
- Il Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”, facente parte di un più vasto Coordinamento Nazionale, si prefigge da tempo l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini calabresi e le stesse istituzioni pubbliche sul tema dell’acqua pubblica in quanto bene primario, bene da salvaguardare anche nell’interesse delle future generazioni.
- Laddove sono insorte problematiche connesse al tema, il Coordinamento si è sempre impegnato a fornire il proprio sostegno ed ha assunto apposite prese di posizione sia sulla stampa sia nelle reti televisive locali e sia mediante pubblici convegni. Da ultimo il Coordinamento ha, con zelo, sostenuto la positiva campagna referendaria contro la privatizzazione dell’acqua.
- In materia di gestione delle risorse idriche e dei relativi impianti in Calabria anche con riferimento alla costituzione ed alle attività delle società miste, la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, già con delibera 369 del 29/7/2011, ha approvato uno schema provvisorio di relazione, trasmesso a Codesto Presidente della Giunta Regionale, ai Presidenti delle Giunte Provinciali, ai Presidenti degli A.T.O., al legale rappresentante della So.Ri.Cal. s.p.a., all’Assessore al Bilancio ed all’Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria. Successivamente, la stessa Sezione Regionale, viste le controdeduzioni, nella pubblica adunanza del 5/12/2011, ha approvato, con deliberazione n. 657/2011, una assai significativa relazione definitiva.
- La relazione di cui si tratta, dopo un esame del quadro legislativo sovranazionale e del regime giuridico delle acque, ha evidenziato quanto segue:
1) I poteri normativi in capo alle regioni sono debitamente delimitati dal legislatore statuale e riguardano preminentemente sia la definizione di ciascun Ambito Territoriale Ottimale sia la definizione delle forme istituzionali di cooperazione fra gli enti locali e sia le facoltà relative alla stipula delle convenzioni-tipo e dei disciplinari che regolano i rapporti fra Ambito Territoriale Ottimale e soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato.
2) Prima della soppressione, mediante la legge 191/2009, le Autorità d’Ambito, strutture dotate di personalità giuridica alle quali partecipavano obbligatoriamente gli enti locali, erano attributarie di poteri di gestione delle risorse idriche, e ciò non avrebbe potuto comportare la privazione dei poteri amministrativi degli enti territoriali, poteri conferiti dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 112. Le Autorità d’Ambito provvedevano a predisporre e ad aggiornare il Piano d’Ambito e a deliberare la forma
di gestione fra quelle di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Dette Autorità deliberavano inoltre l’aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato mediante gara, gestione che poteva essere affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o da altri enti locali compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale. Tali Autorità d’Ambito non potevano però essere considerate soggetti autonomi dagli enti locali sottostanti, atteso che l’art. 142 del D. Lgs. 152/2006, al comma tre, prevede (tuttora) solo un esercizio associato obbligatorio di funzioni attraverso un soggetto consortile su base volontaria (appunto l’Autorità d’Ambito). Del resto, ai sensi dell’art. 128 Cost., la determinazione delle funzioni delle province e dei comuni è stabilita solo da una legge dello Stato.
3) L’art. 2, comma 186 bis, della legge 23/12/2009 n. 191 ha dunque soppresso le Autorità d’Ambito, intervenendo in una materia afferente a funzioni fondamentali dei comuni (si leggano a riguardo l’art. 141, comma 1 e l’art.142, comma tre del D. L.gs. 152/2006), ed ha attribuito alle regioni il potere legislativo di individuare il soggetto cui rimettere le funzioni già attribuite alle Autorità d’Ambito. E tuttavia il legislatore regionale non ha il potere di introdurre disposizioni lesive di posizioni e competenze dei comuni.
4) In Calabria si è però verificata una anomala coincidenza fra Ambiti Territoriali Ottimali ed Autorità d’Ambito, e ciò, sebbene il codice dell’ambiente (cioè il D. Lg.s. 152/2006) abbia previsto che ogni Ambito Territoriale Ottimale debba avere una Autorità d’Ambito preposta al controllo ed alla regolazione tariffaria, nonché all’affidamento del servizio. Tale coincidenza costituisce in effetti - ha ritenuto la Corte dei Conti - un unicum nazionale sotto il profilo dell’organizzazione del servizio ed una menomazione dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini, essendosi verificata una vera e propria abdicazione da parte di Codesta Regione al ruolo pubblico di regolazione del settore idrico (così, la Sezione Regionale di Controllo a pag. 42 della relazione).
5) A seguito della soppressione delle Autorità d’Ambito, l’art. 47 della legge regionale n. 34 del 29/12/2010 ha attribuito alla Regione Calabria le funzioni di Autorità d’Ambito di cui all’art. 148 del D. Lgs 152/2006 ed ha istituito l’Ambito Territoriale Ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale. E’ stato perciò reintrodotto un soggetto, l’Autorità d’Ambito, espressamente cancellato dalla legge statale. Con la soppressione delle Autorità d’Ambito tutte le funzioni avrebbero dovuto invece ritenersi restituite agli enti locali e, nel rispetto dei principi
di sussidiarietà di differenziazione e di adeguatezza, la Regione non avrebbe potuto auto-assegnarsi funzioni da trasferire ai comuni, né avrebbe potuto procedere ad affidare unitariamente il servizio su base regionale, provinciale o locale (così, la pag. 43 della relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti).
6) La valutazione di sintesi sul sistema calabrese degli Ambiti Territoriali Ottimali da parte della
stessa Corte dei Conti ha, per conseguenza, ravvisato un quadro complessivo caratterizzato da inerzia politico-amministrativa rispetto all’attuazione compiuta di un sistema integrato e da una inequivocabile condizione di confusione amministrativa e di azione politica. Ciò ha posto gli enti locali nella condizione di dovere sostenere oneri di bilancio a favore degli Ambiti Territoriali Ottimali senza ricevere l’espletamento dei servizi e delle funzioni che la legge ha previsto per tali organismi. Per di più, considerata l’abolizione delle Autorità d’Ambito, una legge regionale avrebbe dovuto individuare nuovi soggetti cui attribuire le funzioni di dette Autorità e queste ultime avrebbero dovuto provvedere all’aggiudicazione del servizio idrico.
7) Codesta Regione, con deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 28/2/2011, ha approvato un “ Piano Operativo “ inerente le azioni di natura organizzativa e finanziaria da intraprendere in ordine all’esposizione debitoria dei comuni, il cui protocollo di intesa prevede però un ricorso dei comuni all’indebitamento per il pagamento dei debiti pregressi nei confronti della So.Ri.Cal. s.pa.. E ciò, sebbene l’art. 119, comma 5, Cost. stabilisca che i comuni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento ( così, a pag. 66 della relazione).
8) In tema di tariffa del servizio idrico, in Calabria trova applicazione il metodo del CIPE (così, a pag. 71 della relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti). Si tratta di una affermazione della Corte dei Conti in linea con quanto da tempo sostenuto da questo Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”. Da dire che la delibera CIPE n. 131 del 19/12/2002 individuava quale termine ultimo di validità dei criteri di adeguamento tariffario la data del 30/6/2003. Quanto alla decorrenza degli incrementi tariffari concernente gli anni 2003/2007, essa iniziava dalla data di pubblicazione della delibera CIPE 117/2008 (26/3/2009). E tali incrementi non avrebbero potuto superare il 5% e si sarebbero comunque potuti applicare soltanto qualora fossero stati presentati i dati gestionali relativi agli anni 2002/2007. La materia è attualmente regolata dall’art. 154 del D. Lgs 152/2006, disposizione che esclude la possibilità di determinazione
unilaterale del prezzo dell’acqua da parte della società gestrice ( così, a pag. 79, della relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti). In materia, l’art. 8 della convenzione di affidamento della gestione acquedottistica alla So.Ri.Cal. ha fissato le tariffe di vendita dell’acqua ed ha dichiarato che le stesse dovessero intendersi bloccate fino al 1/1/2006, salva la possibilità di recuperare, sin dal 2003, il differenziale tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di inflazione reale. Nell’accordo per l’attuazione degli investimenti allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 335/2004, all’art. 3, è previsto che la tariffa sia aggiornata in base alla normativa vigente (delibera CIPE) e che la stessa può variare su determinazione della Regione. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 2005 è stato autorizzato il programma degli investimenti ed altresì la determinazione della tariffa per gli anni 2004/2005 su proposta della So.Ri.Cal.. In quest’ultima delibera è demandata al Dipartimento dei LL.PP. ed Acque la determinazione delle tariffe per gli anni successivi al 2005 ed inoltre la tariffa è adeguata per gli anni 2002, 2003, 2004 nei limiti del tasso di inflazione. Ma il recupero della inflazione, deciso dalla So.Ri.Cal., è stato ritenuto errato dalla Corte dei Conti (così, a pag. 87 della relazione), essendosi applicato il tasso di inflazione reale anziché quello programmato, con evidente aggravio per i comuni acquirenti l’acqua ed essendosi oltretutto addivenuti ad una vera e propria rettifica delle condizioni e dei termini costituenti l’originaria proposta tecnica e giuridica sancita in occasione dell’affidamento alla So.Ri.Cal.. Da soggiungere che l’art. 8 della convenzione ha previsto che il programma degli investimenti (cioè quelli eccedente gli interventi di ripristino e di miglioramento funzionale) possa comportare un recupero attraverso aumenti tariffari “ sempre nei limiti consentiti dalla legge ”, investimenti definiti nell’ambito della commissione tecnica di coordinamento e concordati fra società affidataria, Regione e Autorità d’Ambito. Ora, il consuntivo delle spese di manutenzione e conduzione degli acquedotti era stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 102 del 25/11/2002 e perciò in data antecedente alla stipula della convenzione di affidamento della gestione alla So.Ri.Cal.. In quest’ultima delibera sono indicati valori di tariffa nettamente inferiori rispetto a quelli previsti dall’art. 8 della convenzione. Per di più, i valori di tariffa indicati nella citata convenzione del 2003 fra So.Ri.Cal. e Regione Calabria “ scontano un errore di arrotondamento nella conversione dalla lira all’euro ”. Significativamente, a riguardo, la Corte dei Conti ha dichiarato che i mancati correttivi dei valori tariffari abbiano addirittura determinato diversi milioni di
euro di maggiore fatturato. In ogni caso - ha ancora sottolineato la Corte dei Conti - “va escluso che la determinazione della tariffa possa avvenire con modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali o che, addirittura, possa essere rimessa ad una unilaterale determinazione del gestore unico regionale. ” ( così, a pag. 91 della relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti). Considerato poi che i possibili adeguamenti della tariffa erano stati stabiliti dalle delibere CIPE 62 e 131 del 2002 - contenenti criteri in vigore non oltre il 30/6/2003 - il finanziamento del programma di investimenti 2005/2009, deliberato dalla Giunta della Regione Calabria attraverso un incremento della tariffa, non avrebbe potuto basarsi su tali criteri in quanto appunto non più vigenti. Successivamente, con riferimento al 2008/2009, la tariffa è stata nuovamente adeguata sulla base della delibera 131/2002 (applicabile, come accennato, esclusivamente fino alla data del 30/6/2003). La Corte dei Conti ha poi espressamente dichiarato che “ l’adeguamento tariffario del 2009 avrebbe dovuto seguire le procedure dettate dalla delibera CIPE n. 117/2008 che interviene dopo un arco temporale 2003-2007 nel quale il CIPE, tuttavia, non ha provveduto a deliberare annualmente la regolazione del regime delle tariffe del servizio idrico. Il possibile adeguamento di cui alla delibera n. 117/2008 afferisce al recupero degli incrementi tariffari concernenti gli anni 2003/2007 con decorrenza dalla data di pubblicazione della stessa delibera ” (così, a pag. 94 della relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti).
9) La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha ancora dichiarato di non aver potuto verificare se le risorse trasferite a So.Ri.Cal siano state effettivamente dalla stessa So.Ri.Cal utilizzate per la realizzazione delle opere progettate, non avendo la Regione Calabria documentato di avere “ provveduto alla verifica puntuale del completamento e del collaudo delle medesime ”.
Ciò esposto,
                                                                    CONSIDERATI

fra l’altro, l’illegittima coincidenza di A.T.O. ed Autorità d’Ambito, l’illegittima auto-attribuzione di funzioni di Autorità d’Ambito da parte di Codesta Regione, l’inerzia e la confusione politico-amministrativa in materia, l’illegittimità costituzionale del “ Piano Operativo ” mirante a far fronte all’indebitamento dei comuni, le manifeste illiceità in tema di tariffe, le omissioni di verifica circa il completamento di opere progettate da parte della So.Ri.Cal., tutto ciò considerato,
                                                                    TENUTO CONTO

della normativa comunitaria (Carta Europea dell’Acqua approvata il 16/5/1968 dal Consiglio d’Europa, Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 24/9/2010, Direttiva 200/60/CE), della normativa statuale e della recente giurisprudenza costituzionale,
                                                                     CONSIDERATO

che le condotte contra legem sono state riscontare da un’autorevole istituzione avente poteri di vigilanza sull’adozione delle misure correttive e che è dato ipotizzare, fra l’altro, un danno erariale assai cospicuo,

                                                                         CONSIDERATO

che le condotte contra legem sono suscettibili di alimentare ulteriori comportamenti illeciti che potrebbero essere attinti anche da rilevanza penale così da rendere necessario un immediato ripristino della legalità,
Ciò considerato, il Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”,

                                                                         INVITA

Codesta Regione Calabria ad assumere tutte le determinazioni propedeutiche a che venga adottato in tempi relativamente brevi (e previa urgente indizione di una conferenza regionale) un testo unico regionale sull’acqua - che recepisca peraltro integralmente l’esito referendario - affinché siano finalmente espunte le disposizioni di legge incostituzionali e contrastanti con la ratio e con la lettera delle disposizioni di legge statuali ed affinché vengano revocati e riesaminati tutti i provvedimenti amministrativi illegittimi e contra legem assunti in materia da Codesta Regione Calabria. Tale assolutamente indispensabile testo unico regionale sull’acqua dovrà riattribuire, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà, le competenze e le funzioni amministrative indebitamente sottratte ai comuni calabresi e dovrà ridefinire le funzioni regionali eminentemente programmatorie così come assegnate dal codice ambientale. E’ certo che tale situazione di conclamata illegalità possa comportare ulteriori intese - altrettanto illecite - fra i rappresentanti degli enti locali indebitati e la So.Ri.Cal. (società che asserisce di vantare crediti la cui fonte e la cui determinazione è sicuramente rapportata a provvedimenti amministrativi manifestamente illegittimi), e tutto ciò a detrimento dei cittadini calabresi.
Voglia Sua Eccellenza Presidente della Repubblica prendere contezza delle violazioni di legge perpetrate dalla Regione Calabria, così da rafforzare il senso etico dell’iniziativa oggetto del presente atto. E Voglia Sua Eccellenza Presidente del
Consiglio dei Ministri assumere tutte le determinazioni più opportune, di propria competenza, affinché venga in materia ripristinata la legalità.

Il Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”

                                                                                               INVITA

ancora la Regione Calabria a far sì che vengano, in tempi quanto più brevi possibile, determinate le somme corrisposte indebitamente dai comuni calabresi alla So.Ri.Cal., o comunque da quest’ultima pretese indebitamente.

                                                                                                 INVITA

infine Codesta
Regione Calabria a riscontrare positivamente, entro novanta giorni dal ricevimento, la presente, trasmessa per conoscenza al Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Procuratore presso la Procura Regionale della Corte dei Conti (affinché, quest’ultimo, ravvisi l’opportunità di assumere le iniziative di propria competenza), all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, ai capigruppo in consiglio regionale ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro.
Qualora l’inerzia e le illegalità dovessero perdurare, ed in assenza di positivo riscontro, il Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri, avallato dal Coordinamento Nazionale, sarà costretto ad assumere ulteriori iniziative e ad adire la competente autorità giurisdizionale avverso gli atti amministrativi contra legem.

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