RINASCITA PER CINQUEFRONDI
Gruppo Consiliare
Al Signor Sindaco del Comune di
Cinquefrondi
Ai consiglieri comunali
Oggetto: trasmissione diffida del Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri.
Il
Gruppo comunale “Rinascita per Cinquefrondi”, aderente al Coordinamento
Calabrese per l’Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” e da sempre impegnato
contro la privatizzazione dell'acqua e dei beni comuni, rimette in
allegato al Signor Sindaco ed a tutti i consiglieri comunali la diffida
che il Coordinamento ha inviato alle varie autorità competenti.
Vista
la particolare situazione del Comune di Cinquefrondi sul tema e la
vertenza aperta da anni con la società di gestione del servizio idrico
calabrese, si ritiene tale documento, oltre che importantissimo, utile
anche ai fini di giustizia nelle cause contro la Sorical e pertanto si
richiede, con ogni consentita urgenza, la trasmissione di una copia
all'Avv. Panuccio, legale del comune.
Cinquefrondi, lì 02/05/2012
Distinti saluti
I Consiglieri Comunali
(Michele Conia e Flavio Saverio Loria)
ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ECC.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ON.LE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE CALABRIA
ON.LE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA
ILL.MO PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO CORTE DEI CONTI
ILL.MO PROCURATORE PRESSO LA PROCURA REGIONALE
CORTE DEI CONTI
ON. LE ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE
REGIONE CALABRIA
ONOREVOLI CAPIGRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE
ILL.MO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI CATANZARO
Eccellentissimo
Presidente della Repubblica Italiana ed Eccellentissimo Presidente del
Consiglio dei Ministri, Egregio Presidente della Giunta Regionale della
Calabria ed Egregio Presidente del Consiglio Regionale della Calabria,
il
Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ” mi ha
conferito mandato affinché esponga e chieda ai massimi rappresentanti
della Regione Calabria quanto segue:
- Il Coordinamento Calabrese
per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”, facente parte di un più vasto
Coordinamento Nazionale, si prefigge da tempo l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini calabresi e le stesse istituzioni pubbliche
sul tema dell’acqua pubblica in quanto bene primario, bene da
salvaguardare anche nell’interesse delle future generazioni.
-
Laddove sono insorte problematiche connesse al tema, il Coordinamento si
è sempre impegnato a fornire il proprio sostegno ed ha assunto apposite
prese di posizione sia sulla stampa sia nelle reti televisive locali e
sia mediante pubblici convegni. Da ultimo il Coordinamento ha, con zelo,
sostenuto la positiva campagna referendaria contro la privatizzazione
dell’acqua.
- In materia di gestione delle risorse idriche e dei
relativi impianti in Calabria anche con riferimento alla costituzione ed
alle attività delle società miste, la Sezione Regionale di Controllo
per la Calabria della Corte dei Conti, già con delibera 369 del
29/7/2011, ha approvato uno schema provvisorio di relazione, trasmesso a
Codesto Presidente della Giunta Regionale, ai Presidenti delle Giunte
Provinciali, ai Presidenti degli A.T.O., al legale rappresentante della
So.Ri.Cal. s.p.a., all’Assessore al Bilancio ed all’Assessore alle
Infrastrutture della Regione Calabria. Successivamente, la stessa
Sezione Regionale, viste le controdeduzioni, nella pubblica adunanza del
5/12/2011, ha approvato, con deliberazione n. 657/2011, una assai
significativa relazione definitiva.
- La relazione di cui si
tratta, dopo un esame del quadro legislativo sovranazionale e del regime
giuridico delle acque, ha evidenziato quanto segue:
1) I poteri
normativi in capo alle regioni sono debitamente delimitati dal
legislatore statuale e riguardano preminentemente sia la definizione di
ciascun Ambito Territoriale Ottimale sia la definizione delle forme
istituzionali di cooperazione fra gli enti locali e sia le facoltà
relative alla stipula delle convenzioni-tipo e dei disciplinari che
regolano i rapporti fra Ambito Territoriale Ottimale e soggetto gestore
affidatario del servizio idrico integrato.
2) Prima della
soppressione, mediante la legge 191/2009, le Autorità d’Ambito,
strutture dotate di personalità giuridica alle quali partecipavano
obbligatoriamente gli enti locali, erano attributarie di poteri di
gestione delle risorse idriche, e ciò non avrebbe potuto comportare la
privazione dei poteri amministrativi degli enti territoriali, poteri
conferiti dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 112. Le Autorità d’Ambito
provvedevano a predisporre e ad aggiornare il Piano d’Ambito e a
deliberare la forma
di gestione fra quelle di cui all’art. 113 del
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Dette Autorità deliberavano inoltre
l’aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato mediante
gara, gestione che poteva essere affidata a società partecipate
esclusivamente e direttamente da comuni o da altri enti locali compresi
nell’Ambito Territoriale Ottimale. Tali Autorità d’Ambito non potevano
però essere considerate soggetti autonomi dagli enti locali sottostanti,
atteso che l’art. 142 del D. Lgs. 152/2006, al comma tre, prevede
(tuttora) solo un esercizio associato obbligatorio di funzioni
attraverso un soggetto consortile su base volontaria (appunto l’Autorità
d’Ambito). Del resto, ai sensi dell’art. 128 Cost., la determinazione
delle funzioni delle province e dei comuni è stabilita solo da una legge
dello Stato.
3) L’art. 2, comma 186 bis, della legge 23/12/2009
n. 191 ha dunque soppresso le Autorità d’Ambito, intervenendo in una
materia afferente a funzioni fondamentali dei comuni (si leggano a
riguardo l’art. 141, comma 1 e l’art.142, comma tre del D. L.gs.
152/2006), ed ha attribuito alle regioni il potere legislativo di
individuare il soggetto cui rimettere le funzioni già attribuite alle
Autorità d’Ambito. E tuttavia il legislatore regionale non ha il potere
di introdurre disposizioni lesive di posizioni e competenze dei comuni.
4)
In Calabria si è però verificata una anomala coincidenza fra Ambiti
Territoriali Ottimali ed Autorità d’Ambito, e ciò, sebbene il codice
dell’ambiente (cioè il D. Lg.s. 152/2006) abbia previsto che ogni Ambito
Territoriale Ottimale debba avere una Autorità d’Ambito preposta al
controllo ed alla regolazione tariffaria, nonché all’affidamento del
servizio. Tale coincidenza costituisce in effetti - ha ritenuto la Corte
dei Conti - un unicum nazionale sotto il profilo dell’organizzazione
del servizio ed una menomazione dei diritti e degli interessi di tutti i
cittadini, essendosi verificata una vera e propria abdicazione da parte
di Codesta Regione al ruolo pubblico di regolazione del settore idrico
(così, la Sezione Regionale di Controllo a pag. 42 della relazione).
5)
A seguito della soppressione delle Autorità d’Ambito, l’art. 47 della
legge regionale n. 34 del 29/12/2010 ha attribuito alla Regione Calabria
le funzioni di Autorità d’Ambito di cui all’art. 148 del D. Lgs
152/2006 ed ha istituito l’Ambito Territoriale Ottimale comprendente
l’intera circoscrizione territoriale regionale. E’ stato perciò
reintrodotto un soggetto, l’Autorità d’Ambito, espressamente cancellato
dalla legge statale. Con la soppressione delle Autorità d’Ambito tutte
le funzioni avrebbero dovuto invece ritenersi restituite agli enti
locali e, nel rispetto dei principi
di sussidiarietà di
differenziazione e di adeguatezza, la Regione non avrebbe potuto
auto-assegnarsi funzioni da trasferire ai comuni, né avrebbe potuto
procedere ad affidare unitariamente il servizio su base regionale,
provinciale o locale (così, la pag. 43 della relazione della Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti).
6) La valutazione di sintesi sul sistema calabrese degli Ambiti Territoriali Ottimali da parte della
stessa
Corte dei Conti ha, per conseguenza, ravvisato un quadro complessivo
caratterizzato da inerzia politico-amministrativa rispetto
all’attuazione compiuta di un sistema integrato e da una inequivocabile
condizione di confusione amministrativa e di azione politica. Ciò ha
posto gli enti locali nella condizione di dovere sostenere oneri di
bilancio a favore degli Ambiti Territoriali Ottimali senza ricevere
l’espletamento dei servizi e delle funzioni che la legge ha previsto per
tali organismi. Per di più, considerata l’abolizione delle Autorità
d’Ambito, una legge regionale avrebbe dovuto individuare nuovi soggetti
cui attribuire le funzioni di dette Autorità e queste ultime avrebbero
dovuto provvedere all’aggiudicazione del servizio idrico.
7)
Codesta Regione, con deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del
28/2/2011, ha approvato un “ Piano Operativo “ inerente le azioni di
natura organizzativa e finanziaria da intraprendere in ordine
all’esposizione debitoria dei comuni, il cui protocollo di intesa
prevede però un ricorso dei comuni all’indebitamento per il pagamento
dei debiti pregressi nei confronti della So.Ri.Cal. s.pa.. E ciò,
sebbene l’art. 119, comma 5, Cost. stabilisca che i comuni possono
ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento (
così, a pag. 66 della relazione).
8) In tema di tariffa del
servizio idrico, in Calabria trova applicazione il metodo del CIPE
(così, a pag. 71 della relazione della Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti). Si tratta di una affermazione della Corte dei
Conti in linea con quanto da tempo sostenuto da questo Coordinamento
Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”. Da dire che la delibera
CIPE n. 131 del 19/12/2002 individuava quale termine ultimo di validità
dei criteri di adeguamento tariffario la data del 30/6/2003. Quanto
alla decorrenza degli incrementi tariffari concernente gli anni
2003/2007, essa iniziava dalla data di pubblicazione della delibera CIPE
117/2008 (26/3/2009). E tali incrementi non avrebbero potuto superare
il 5% e si sarebbero comunque potuti applicare soltanto qualora fossero
stati presentati i dati gestionali relativi agli anni 2002/2007. La
materia è attualmente regolata dall’art. 154 del D. Lgs 152/2006,
disposizione che esclude la possibilità di determinazione
unilaterale
del prezzo dell’acqua da parte della società gestrice ( così, a pag.
79, della relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti). In materia, l’art. 8 della convenzione di affidamento della
gestione acquedottistica alla So.Ri.Cal. ha fissato le tariffe di
vendita dell’acqua ed ha dichiarato che le stesse dovessero intendersi
bloccate fino al 1/1/2006, salva la possibilità di recuperare, sin dal
2003, il differenziale tra il tasso di inflazione programmato ed il
tasso di inflazione reale. Nell’accordo per l’attuazione degli
investimenti allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 335/2004,
all’art. 3, è previsto che la tariffa sia aggiornata in base alla
normativa vigente (delibera CIPE) e che la stessa può variare su
determinazione della Regione. Con deliberazione di Giunta Regionale n.
91 del 2005 è stato autorizzato il programma degli investimenti ed
altresì la determinazione della tariffa per gli anni 2004/2005 su
proposta della So.Ri.Cal.. In quest’ultima delibera è demandata al
Dipartimento dei LL.PP. ed Acque la determinazione delle tariffe per gli
anni successivi al 2005 ed inoltre la tariffa è adeguata per gli anni
2002, 2003, 2004 nei limiti del tasso di inflazione. Ma il recupero
della inflazione, deciso dalla So.Ri.Cal., è stato ritenuto errato dalla
Corte dei Conti (così, a pag. 87 della relazione), essendosi applicato
il tasso di inflazione reale anziché quello programmato, con evidente
aggravio per i comuni acquirenti l’acqua ed essendosi oltretutto
addivenuti ad una vera e propria rettifica delle condizioni e dei
termini costituenti l’originaria proposta tecnica e giuridica sancita in
occasione dell’affidamento alla So.Ri.Cal.. Da soggiungere che l’art. 8
della convenzione ha previsto che il programma degli investimenti (cioè
quelli eccedente gli interventi di ripristino e di miglioramento
funzionale) possa comportare un recupero attraverso aumenti tariffari “
sempre nei limiti consentiti dalla legge ”, investimenti definiti
nell’ambito della commissione tecnica di coordinamento e concordati fra
società affidataria, Regione e Autorità d’Ambito. Ora, il consuntivo
delle spese di manutenzione e conduzione degli acquedotti era stato
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 102 del 25/11/2002 e
perciò in data antecedente alla stipula della convenzione di affidamento
della gestione alla So.Ri.Cal.. In quest’ultima delibera sono indicati
valori di tariffa nettamente inferiori rispetto a quelli previsti
dall’art. 8 della convenzione. Per di più, i valori di tariffa indicati
nella citata convenzione del 2003 fra So.Ri.Cal. e Regione Calabria “
scontano un errore di arrotondamento nella conversione dalla lira
all’euro ”. Significativamente, a riguardo, la Corte dei Conti ha
dichiarato che i mancati correttivi dei valori tariffari abbiano
addirittura determinato diversi milioni di
euro di maggiore
fatturato. In ogni caso - ha ancora sottolineato la Corte dei Conti -
“va escluso che la determinazione della tariffa possa avvenire con
modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali o che,
addirittura, possa essere rimessa ad una unilaterale determinazione del
gestore unico regionale. ” ( così, a pag. 91 della relazione della
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti). Considerato poi
che i possibili adeguamenti della tariffa erano stati stabiliti dalle
delibere CIPE 62 e 131 del 2002 - contenenti criteri in vigore non oltre
il 30/6/2003 - il finanziamento del programma di investimenti
2005/2009, deliberato dalla Giunta della Regione Calabria attraverso un
incremento della tariffa, non avrebbe potuto basarsi su tali criteri in
quanto appunto non più vigenti. Successivamente, con riferimento al
2008/2009, la tariffa è stata nuovamente adeguata sulla base della
delibera 131/2002 (applicabile, come accennato, esclusivamente fino alla
data del 30/6/2003). La Corte dei Conti ha poi espressamente dichiarato
che “ l’adeguamento tariffario del 2009 avrebbe dovuto seguire le
procedure dettate dalla delibera CIPE n. 117/2008 che interviene dopo un
arco temporale 2003-2007 nel quale il CIPE, tuttavia, non ha provveduto
a deliberare annualmente la regolazione del regime delle tariffe del
servizio idrico. Il possibile adeguamento di cui alla delibera n.
117/2008 afferisce al recupero degli incrementi tariffari concernenti
gli anni 2003/2007 con decorrenza dalla data di pubblicazione della
stessa delibera ” (così, a pag. 94 della relazione della Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti).
9) La Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha ancora dichiarato di non
aver potuto verificare se le risorse trasferite a So.Ri.Cal siano state
effettivamente dalla stessa So.Ri.Cal utilizzate per la realizzazione
delle opere progettate, non avendo la Regione Calabria documentato di
avere “ provveduto alla verifica puntuale del completamento e del
collaudo delle medesime ”.
Ciò esposto,
CONSIDERATI
fra
l’altro, l’illegittima coincidenza di A.T.O. ed Autorità d’Ambito,
l’illegittima auto-attribuzione di funzioni di Autorità d’Ambito da
parte di Codesta Regione, l’inerzia e la confusione
politico-amministrativa in materia, l’illegittimità costituzionale del “
Piano Operativo ” mirante a far fronte all’indebitamento dei comuni, le
manifeste illiceità in tema di tariffe, le omissioni di verifica circa
il completamento di opere progettate da parte della So.Ri.Cal., tutto
ciò considerato,
TENUTO CONTO
della
normativa comunitaria (Carta Europea dell’Acqua approvata il 16/5/1968
dal Consiglio d’Europa, Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani
delle Nazioni Unite del 24/9/2010, Direttiva 200/60/CE), della normativa
statuale e della recente giurisprudenza costituzionale,
CONSIDERATO
che
le condotte contra legem sono state riscontare da un’autorevole
istituzione avente poteri di vigilanza sull’adozione delle misure
correttive e che è dato ipotizzare, fra l’altro, un danno erariale assai
cospicuo,
CONSIDERATO
che
le condotte contra legem sono suscettibili di alimentare ulteriori
comportamenti illeciti che potrebbero essere attinti anche da rilevanza
penale così da rendere necessario un immediato ripristino della
legalità,
Ciò considerato, il Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”,
INVITA
Codesta
Regione Calabria ad assumere tutte le determinazioni propedeutiche a
che venga adottato in tempi relativamente brevi (e previa urgente
indizione di una conferenza regionale) un testo unico regionale
sull’acqua - che recepisca peraltro integralmente l’esito referendario -
affinché siano finalmente espunte le disposizioni di legge
incostituzionali e contrastanti con la ratio e con la lettera delle
disposizioni di legge statuali ed affinché vengano revocati e
riesaminati tutti i provvedimenti amministrativi illegittimi e contra
legem assunti in materia da Codesta Regione Calabria. Tale assolutamente
indispensabile testo unico regionale sull’acqua dovrà riattribuire, in
ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà, le competenze e
le funzioni amministrative indebitamente sottratte ai comuni calabresi e
dovrà ridefinire le funzioni regionali eminentemente programmatorie
così come assegnate dal codice ambientale. E’ certo che tale situazione
di conclamata illegalità possa comportare ulteriori intese - altrettanto
illecite - fra i rappresentanti degli enti locali indebitati e la
So.Ri.Cal. (società che asserisce di vantare crediti la cui fonte e la
cui determinazione è sicuramente rapportata a provvedimenti
amministrativi manifestamente illegittimi), e tutto ciò a detrimento dei
cittadini calabresi.
Voglia Sua Eccellenza Presidente della
Repubblica prendere contezza delle violazioni di legge perpetrate dalla
Regione Calabria, così da rafforzare il senso etico dell’iniziativa
oggetto del presente atto. E Voglia Sua Eccellenza Presidente del
Consiglio
dei Ministri assumere tutte le determinazioni più opportune, di propria
competenza, affinché venga in materia ripristinata la legalità.
Il Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri ”
INVITA
ancora
la Regione Calabria a far sì che vengano, in tempi quanto più brevi
possibile, determinate le somme corrisposte indebitamente dai comuni
calabresi alla So.Ri.Cal., o comunque da quest’ultima pretese
indebitamente.
INVITA
infine Codesta
Regione
Calabria a riscontrare positivamente, entro novanta giorni dal
ricevimento, la presente, trasmessa per conoscenza al Presidente della
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Procuratore
presso la Procura Regionale della Corte dei Conti (affinché,
quest’ultimo, ravvisi l’opportunità di assumere le iniziative di propria
competenza), all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, ai capigruppo
in consiglio regionale ed al Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Catanzaro.
Qualora l’inerzia e le illegalità
dovessero perdurare, ed in assenza di positivo riscontro, il
Coordinamento Calabrese per l’Acqua Pubblica “ Bruno Arcuri, avallato
dal Coordinamento Nazionale, sarà costretto ad assumere ulteriori
iniziative e ad adire la competente autorità giurisdizionale avverso gli
atti amministrativi contra legem.
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